55% più facile
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Nell'agosto del 2005, dieci esponenti della categoria dei manutentori degli apparati termici decisero di unire gli sforzi e le conoscenze per creare il primo portale di categoria a livello Italiano.
L'obiettivo di questo portale è chiaro: fornire un appoggio all'utenza in cerca di risposte chiare su quanto concerne la normativa per la manutenzione della caldaia.
Benvenuti quindi nel nostro sito, dove speriamo troverete risposta alle Vostre domande.
Nuova UNI 10389-1:2009
Scritto da: Belletti Orlando in data: 31/10/2009Quando il D.Lgs. 192/05 e la sua attuazione 311/06 divennero realtà, il mondo dell'installazione e della manutenzione venne sconvolto dalla rivoluzione sui rendimenti minimi delle nuove caldaie installate. Le caldaie a camera aperta divenivano, de facto, non a norma visto che il rendimento minimo per una 24 kW era (secondo formula) 92,7 %; ne conseguiva una serie di limitazioni effettive all'installazione di caldaie il cui rendimento massimo arrivava al limite con quello teorico imposto dalla nuova legge.
Vi è stato quindi un primo periodo denso di imbarazzanti "quando è stata installata questa caldaia?" durante i quali si è fatto letteralmente i salti mortali per non far sostituire caldaie comunque nuove e meno inquinanti, che erano state correttamente installate secondo la vecchia norma.
Nuova 7129: aerazione e ventilazione
Scritto da: Belletti Orlando in data: 18/04/2009Spesso sugli allegati G che i nostri tecnici rilasciano veniva raccomandata l'installazione di un elettroventilatore o di collegare la cappa di estrazione dei fumi di cottura all'esterno; tutto ciò nella piena ottemperanza della norma UNI 7129 che sanciva tale obbligatorietà.
La ventilazione e l’aereazione di un locale ove è ubicato un apparecchio di cottura sono essenziali per il corretto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. La ventilazione serve a garantire il corretto apporto di aria: per la combustione di 1 mc di gas metano è necessario l’ossigeno contenuto in 12 mc di aria.
Invece l’aereazione è necessaria per eliminare i gas risultanti dalla reazione di combustione, che produce non solo anidride carbonica CO2 , secondo la reazione CH4 + 2O2 -> CO2+2H2O, ma anche ossidi di azoto e anidride nitrosa (i “Nox”). In ogni caso il locale di installazione di un apparecchio di cottura deve essere sempre aerato e ventilato e gli apparecchi di cottura devono essere dotati di termocoppie (punto 4.1 della nuova UNI 7129).
Tratto da Gas.IT, Newsletter 2/2009.
Detrazioni fiscali limitate per caldaie e pannelli
Scritto da: Belletti Orlando in data: 09/12/2008Il Ministro Tremonti è chiaro: per il risparmio energetico e l'efficienza energetica non ci sono soldi. Il meccanismo della detrazione fiscale era stato usato in maniera sconsiderata dal precedente Governo senza calcolare adeguatamente il costo per lo Stato.
Quindi, dopo aver introdotto tre misure alquanto discutibili (retroattività della procedura, silenzio dissenso, limite massimo di copertura) si è prodigato in scuse sulla retroattività e sul meccanismo del silenzio dissenso. Ma i limiti di spesa rimangono.
Governo: non siamo interessati al risparmio energetico
Scritto da: Belletti Orlando in data: 24/10/2008Sconfessato anche da Sarkozy sull'introduzione di deroghe al già pesantemente ignorato protocollo di Kyoto, il Governo ha deciso che il risparmio energetico è già stato incentivato abbastanza.
Non è passata la mozione dei deputati Realacci e Mariani di estendere le agevolazioni fiscali del 55% anche al 2011.
Traiamo da Zeroemission.tv il seguente trafiletto:
Per Realacci e Mariani, “la maggioranza con un atteggiamento miope e arrogante ha dimostrato l'incapacità di mettere in atto politiche concrete per rilanciare il paese e il futuro degli italiani”.“Quello che è avvenuto oggi in commissione Ambiente della Camera è un fatto gravissimo”, hanno sottolineato Realacci e Mariani.“Non ha alcun senso aver bocciato una misura che aveva notevoli vantaggi da molti punti di vista - si legge ancora nella nota - per le tasche dei cittadini che sceglievano di costruire o ristrutturare le proprie case con criteri di risparmio energetico e impiegando fonti rinnovabili; per la piccola e media impresa che in questi settori trova occasione di rilancio; per migliorare la qualità e l’efficienza del patrimonio edilizio del paese; per ridurre i consumi energetici delle famiglie e quindi alleggerire i costi delle bollette; per dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e alla lotta ai mutamenti climatici”.
Incredibile atteggiamento di un Governo che lamenta gli oneri troppo elevati a carico di industrie e attività produttive per rientrare nei protocolli firmati nel 1998 e ri-accettati dall'attuale Premier nel 2002.
Vecchi impianti e dichiarazione di rispondenza
Scritto da: Manutentori Polesani in data: 23/07/2008Il D.M. 37/08, articolo 35, prevede(va) l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al soggetto che utilizza l'immobile.
Con questo semplice articolo si generava una confusione senza pari all'interno del mercato immobiliare, in quanto buona parte degli immobili oggetto di compravendita non dispongono delle necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti. Se da un punto concettuale non vi è alcuna falla nel ragionamento che gli immobili venduti devono avere tutta la certificazione obbligatoria a corredo (sia per obbligo sia come maggior tutela del compratore), dall'altro non chiariva gli interventi da effettuare in caso di mancanza di queste certificazioni.
I pericoli del Gas metano: tragedie evitabili
Scritto da: Belletti Orlando in data: 16/06/2008"Lido di Volano - Scoppio villetta: in tre a processo" e ancora: "Fuga di Gas e esplosione: un ferito nel Mantovano". Due tragedie ampiamente evitabili, eppure frutto del modo di lavorare impreciso e delittuoso di chi NON è un vero professionista.
Ciò che sfugge ai più è che il gas metano (come tutti i combustibili fossili) è potenzialmente pericoloso se non è adeguatamente trattato. All'interno delle nostre case, infatti, viaggiano tubi e condutture che trasportano uno dei gas più pericolosi esistenti eppure spesso e volentieri l'installazione di questi impianti non è eseguita da un vero professionista e se ne sottovaluta l'intrinseca pericolosità.
Nella tragedia del Lido di Volano non leggiamo solo il dramma della casualità ma soprattutto il dramma dell'imperizia, che si riflette nell'altro caso, quello di Mantova dove un'altra persona è rimasta gravemente ferita.
La nuova 46/90: la fine del fai-da-te
Scritto da: Belletti Orlando in data: 02/05/2008Spesso e volentieri, durante la manutenzione, il tecnico richiederà di poter visionare la dichiarazione di conformità dell'impianto al fine di poterlo segnalare sull'allegato G (o F se superiore ai 35 kW). Cos'è questa "dichiarazione di conformità"? È il documento che l'idraulico, dal 1990, è obbligato a consegnare al committente al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori e per sancire la presa in carico di responsabilità su quanto eseguito per 10 anni.
Dal 1990 ad ora questo documento spesso non è stato rilasciato (per vari motivi) oppure, molto più comunemente, è stato smarrito durante un passaggio di proprietà. I documenti della caldaia di solito non vengono ritenuti così importanti da dover essere correttamente trasmessi.
Emissioni fumi in atmosfera
Scritto da: Belletti Orlando in data: 29/10/2007Ai più è sfuggito totalmente che, oltre al D.Lgs. 311/06 che regolamenta (tra l'altro) le disposizioni sul rispamio energetico e contenimento dell'inquinamento, esiste un D.Lgs. 152/06 che regolamenta le emissioni in atmosfera.
Ne avevamo già parlato in "Censimento degli impianti termici superiori ai 35kW" sottolineando come gli installatori, proprietari e terzi responsabili di impianti termici superiori all summenzionata soglia (che distingue le caldaiette da impianti più consistenti) fossero tenuti a presentare una denuncia (il famoso Allegato IX) di avvenuta installazione o modifica del proprio impianto.
Qual'è l'importanza di questo decreto? Fondamentalmente la stretta applicazione delle norme qui contenute è volta ad eliminare gli impianti più inquinanti, responsabili maggiormente della produzione di CO2 (anidride carbonica) e che consentiranno all'Italia (insieme al D.Lgs. 311/06) di rientrare nei parametri fissati dai protocolli di Kyoto.
192/05, 311/06: gli obblighi di manutenzione non cambiano!
Scritto da: Manutentori Polesani in data: 11/09/2007"Manutenzione caldaia ogni 4 anni!", "Liberi dall'inutile obbligo di pulire la caldaia ogni anno". Più o meno da settembre 2005 fino ai primi mesi del 2006 erano questi i concetti che circolavano. Sembrava infatti che il D. Lgs.192/05 (interpretato molto malamente) spostasse l'obbligo di manutenzione delle caldaie da 1 volta all'anno a 1 volta ogni 4 anni. Niente di più falso ma tanto bastò perché qualcuno cominciasse a chiamare i nostri uffici dicendo "io la faccio ogni 4 anni come dice la legge!".
Con il D.Lgs. 311/06 che integra e corregge il "vecchio" 192/05 alcune cose sono state chiarite: innanzitutto la manutenzione annuale. Per lo più rimane tale, in quanto l'obbligo di manutenzione deve essere specificato o dall'installatore o sul libretto di istruzioni della caldaia. Non ci sono altri modi per saper quando fare la manutenzione (il controllo di funzionamento e pulizia della caldaia). Va da sé che praticamente tutti i produttori lo prescrivono annuale (sarebbe troppo rischioso un controllo ogni 2 anni!!!).
Riqualificazione energetica: i vantaggi del 192/05
Scritto da: Belletti Orlando in data: 07/05/2007Il D.Lgs. 192/05 é noto ai più come il decreto che permette la manutenzione ogni 4 anni delle caldaiette (anche dall'incontro con Enea é risultato che non é così). L'errore più grande é stato, per l'appunto, soffermarsi sul fatto che sia opportuno o meno pulire spesso la caldaia e non approfondire, invece, le agevolazioni disponibili per la ristrutturazione di impianti di climatizzazione esistenti!
Per essere precisi, in verità, é necessario dire che le agevolazioni non si fermano alla semplice ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento ma si estendono a tutti quegli interventi, applicabili sull'immobile, mirati al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.
Vediamo quindi, brevemente, quali sono i vantaggi della riqualificazione energetica degli edifici.
Censimento impianti termici superiori a 35 kW
Scritto da: Belletti Orlando in data: 21/03/2007Il 29/04/2006 é entrato in vigore il D.lgs 152/06 ("Norme in materia ambientale") che prevede la denuncia dell'installazione o modifica per impianti termici la cui potenza nominale superi i 35 kW (0,035 MW). Tale denuncia dev'essere presentata, tramite l'apposito modulo (Allegato IX), alla Provincia o al Comune di Rovigo entro 90 giorni successivi all'intervento a partire dal 29/04/2006.
Per gli impianti esistenti alla data del 29/04/2006 la denuncia è da trasmettere entro e non oltre il 29/04/2007 (sempre tramite il summenzionato Allegato IX).
Accogliamo volentieri la richiesta della Provincia di Rovigo che chiede di pubblicare questa informazione al fine di non incorrere in sanzioni per il mancato rispetto dei termini di denuncia. Di seguito Riportiamo i commi dell'articolo 284 del sopracitato decreto che chiarificano quanto fin qui esposto.
192 e Installazione caldaie: incontro con ENEA
Scritto da: Belletti Orlando in data: 08/03/2007API Rovigo (Associazione Piccole e medie Industrie) organizza a Rovigo il primo seminario sull'impatto che il D.Lgs. 192/05 avrà nel settore dell'installazione degli impianti di riscaldamento. Tale incontro, rivolto a tutti gli installatori non solo di Rovigo e Provincia) ha lo scopo di presentare nella maniera più completa le novità sulla manutenzione, installazione ed ispezione degli impianti termici ed é il primo che si tiene nel Veneto.
I relatori di questo incontro sono di tutto rispetto: apriranno i lavori una presentazione effettuata dal sig. Raisi Nicola (rappresentante API) per poi entrare nel vivo con la relazione dell'ingegner Calvaresi Camillo (ENEA) che illustrerà a fondo l'oggetto del convegno e risponderà alle domande dei presenti in sala.
Considerazioni sul D.Lgs. 192/05
Scritto da: Belletti Orlando in data: 17/01/2007"Manutenzione ogni quattro anni per le caldaiette nuove" pontificano articoli di associazioni consumatori, difensori dei cittadini e i soliti bene informati. Sbagliano e di grosso. Fino ad oggi, incomprensibilmente, si sono confuse manutenzione ordinaria (ai fini della sicurezza) e analisi dei fumi di combustione (ai fini del risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento ambientale). Sarà quest'ultima, infatti, attualmente biennale a diventare, nei casi previsti, quadriennale.
Perché tutto questo accanirsi contro la manutenzione annuale introdotta come obbligo dal buon vecchio D.P.R. 412/93 (e modifiche del 551/99)? Perché bollare la manutenzione annuale come obbligo inutile e quindi auspicarne tempi più lunghi per l'attuazione?