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Vecchi impianti e dichiarazione di rispondenza

Scritto da: Manutentori Polesani in data: 23/07/2008

Il D.M. 37/08, articolo 35, prevede(va) l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla al soggetto che utilizza l'immobile.

Con questo semplice articolo si generava una confusione senza pari all'interno del mercato immobiliare, in quanto buona parte degli immobili oggetto di compravendita non dispongono delle necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti. Se da un punto concettuale non vi è alcuna falla nel ragionamento che gli immobili venduti devono avere tutta la certificazione obbligatoria a corredo (sia per obbligo sia come maggior tutela del compratore), dall'altro non chiariva gli interventi da effettuare in caso di mancanza di queste certificazioni.

Una prima risposta era data introducendo il concetto di "Dichiarazione di Rispondenza".

Cos'è una Dichiarazione di Rispondenza? Semplicemente un attestato, con allegate tutte le verifiche del caso, che un professionista abilitato rilascia al cliente e che attesta che gli impianti sono a norma con le leggi vigenti nell'anno di costruzione dell'impianto.

Un meccanismo tanto semplice, però, è stato complicato dai soliti buchi normativi:

  1. Non si specificava chi fosse realmente il professionista abilitato (idraulico? termotecnico? ingegnere progettista?);
  2. Non dava alcun modello standard per poter rilasciare questa dichiarazione;

Conseguenze dirette di questo "pasticciaccio": alcuni professionisti hanno iniziato a pretendere di rilasciare una dichiarazione di rispondenza unica per tutti gli impianti con cifre esorbitanti, compravendite bloccate per la mancanza di dichiarazioni e senso di smarrimento del professionista chiamato a fornire un documento del quale poco si sapeva (e si sa).

La Provincia di Rovigo, fortunatamente, ha deciso un approccio dettato dalla logica e dal buonsenso: ha fornito un modello standard sufficiente a garantire (con gli opportuni allegati) sia l'utente sia il professionista che rilasci la dichiarazione di rispondenza (per quanto riguarda gli impianti del gas).

IL professionista, infatti, dovrà semplicemente compilare questa "assunzione di responsabilità" ed eseguire, e quindi allegare, la prova di tenuta dell'impianto. Gli uffici provinciali auspicano che gli allegati possano essere anche superiore alla sola prova di tenuta: foto del sopralluogo ricognitivo, uno schema sintetico dell'impianto possono aiutare e garantire maggiormente il professionista sul proprio operato.

Per scaricare (gratuitamente) la dichiarazione di rispondenza cliccate qui:

[Scarica la dichiarazione di Rispondenza]

Speriamo che presto, la confusione del D.M. 37/08 venga dissipata dai testi unici che lo Stato dovrà approntare il prima possibile.

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