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Nella richiesta di detrazione su caldaie a condensazione, scompare l'obbligo di trasmettere l'allegato A all'ENEA.
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I dubbi sulla mera sostituzione

Scritto da: Belletti Orlando in data: 23/06/2007

I nuovi decreti (D.Lgs. 192/05 e 311/06) che negli ultimi due anni hanno recepito la normativa europea per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e l'inquinamento ambientale hanno ingenerato nell'installatore professionista e nel manutentore non pochi dubbi.

Uno di questi é il caso della "mera sostituzione". L'allegato I del D.Lgs. 311/06 art. 4 punto a prevede, infatti, che i nuovi generatori di calore installati abbiano un rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 Log Pn, dove Log Pn é il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore espressa in kW.

Ne consegue che per una caldaia da 28kW nominali il rendimento utile minimo dev'essere del 92,89%. Rendimenti di tale entità sono appannaggio principalmente di caldaie a condensazione (la cui utilità ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento é stata ampiamente assodata), che sono notoriamente più costose di quelle tradizionali.

E le "vecchie" caldaie a 3 stelle? come mai i produttori di caldaie le annoverano ancora nel listino?

In realtà, se si continua a leggere l'allegato, al punto espresso sopra esistono delle deroghe. Il punto 5, infatti, dice chiaramente che: "Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del precedente comma 4, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 4 può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:

a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. [...]".

Risulta chiaro, quindi, come nel caso si debba sostituire una caldaia (perché non rispettosa dei parametri di sicurezza) bisogna approfondire se l'installazione di una caldaia a condensazione sia fattibile. Un caso su tutti: caldaia di tipo B su scarico fumi in cui scaricano altri generatori compatibili di tipo B; in questo caso é dimostrabile molto semplicemente la non fattibilità dell'intervento e quindi l'installatore, rilevato questo, una volta relazionato sul problema potrà mettere un generatore nuovo compatibile con il sito di installazione. Tutto ciò é consentito in quanto la sostituzione deve essere conforme anche ai criteri di economicità e convenienza.

Tuttavia alcune case costruttrici hanno operato per produrre caldaie da sostituzione a 3 stelle con rendimenti compatibili con quanto richiesto dal D.Lgs. 311/06 e quindi installatori e consumatori possono star tranquilli: la sostituzione della caldaia rimarrà accessibile ad ogni tipo di reddito.

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