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Censimento impianti termici superiori a 35 kW

Scritto da: Belletti Orlando in data: 21/03/2007

Il 29/04/2006 é entrato in vigore il D.lgs 152/06 ("Norme in materia ambientale") che prevede la denuncia dell'installazione o modifica per impianti termici la cui potenza nominale superi i 35 kW (0,035 MW). Tale denuncia dev'essere presentata, tramite l'apposito modulo (Allegato IX), alla Provincia o al Comune di Rovigo entro 90 giorni successivi all'intervento a partire dal 29/04/2006.

Per gli impianti esistenti alla data del 29/04/2006 la denuncia è da trasmettere entro e non oltre il 29/04/2007 (sempre tramite il summenzionato Allegato IX).

Accogliamo volentieri la richiesta della Provincia di Rovigo che chiede di pubblicare questa informazione al fine di non incorrere in sanzioni per il mancato rispetto dei termini di denuncia. Di seguito Riportiamo i commi dell'articolo 284 del sopracitato decreto che chiarificano quanto fin qui esposto.

"Comma 1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale denuncia e' accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed e' messa da costui a disposizione del responsabile dell'e sercizio e della manutenzione."

"Comma 2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all'autorità competente, entro un anno da tale data (29/04/2006), apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui e' stata espletata la procedura prevista dagli a rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615."

Il testo integrale del D.lgs 152/06. Per chi non avesse ancora provveduto ricordiamo di contattare la propria associazione (API, CNA, UPA, APAR, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri) i quali potranno darvi maggiori delucidazioni e copia dell'Allegato IX (clicca per scaricare).

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